Per capire meglio come viene determinato il valore unitario della CDS
MASSIMALI PER EVENTI DETERMINATI DA MANCANZA DI LAVORO
· Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 982,40 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 925,03;
· lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 1.180,76 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.111,80.
Per la determinazione dei massimali mensili di integrazione salariale e della retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile in relazione al singolo lavoratore interessato, la circolare INPS n. 197/2015 fa riferimento alle ore lavorabili: per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2018.
ANNO 2018
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ORE LAVORABILI (*)
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Gennaio
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184
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Febbraio
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160
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Marzo
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176
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Aprile
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168
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Maggio
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184
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Giugno
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168
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Luglio
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176
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Agosto
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184
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Settembre
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160
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Ottobre
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184
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Novembre
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176
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Dicembre
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168
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(*) Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.
Il numero delle ore lavorabili per ciascun mese andrà utilizzato sia per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell’individuazione del massimale da applicare per gli operai, sia per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri - calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi - utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’ intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.
Esempio:
Per il mese di agosto, fascia alta -> 1111.80/184= 6,04
Per il mese di Luglio, fascia alta -> 1111.80/176=6,32
fascia bassa -> 925.03/176=5,25
e così via
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